[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Restano i vecchi parametri ma non basta sostituire un bene dismesso.” font_container=”tag:h4|text_align:left”][vc_column_text]Sino al 31 dicembre 2022, sarà possibile fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, in virtù dell’articolo 1, comma 171, della legge 178/2020. Il bonus è fruibile per l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio purché rientrino in un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) 651/2014.
In riferimento a questa previsione (rinvenibile nell’articolo 1, comma 99, della legge 208/2015) l’agenzia delle Entrate, con la circolare 34/E del 2016, ha chiarito che costituisce presupposto per l’agevolazione l’acquisto di beni funzionali alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai ottenuti precedentemente e al cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Il credito d’imposta sarà determinato nella misura del 45% per piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese. L’incentivo si determina su valori massimi rispettivi per i limiti dimensionali delle imprese di 3 milioni, di 10 milioni e di 15 milioni. In caso di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Possibile il cumulo della misura con i crediti d’imposta “Transizione 4.0”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]